PLASTICHE MONOUSO

Direttiva SUP (Single Use Plastics) DIRETTIVA (UE) 2019/904


Obiettivo della Direttiva

 

  • L’obiettivo principale della Direttiva è la prevenzione e la riduzione del marine litter da plastica proveniente da prodotti monouso e da attrezzatura per la pesca.
  • La Direttiva si aggiunge alle misure già contenute nella «Plastics Strategy».
  • La Direttiva si concentra sui prodotti monouso e sulle attrezzature per la pesca.
  • La Direttiva va considerata nel più ampio contesto della transizione alla «Circular Economy».


L’obiettivo della direttiva è quello di prevenire e ridurre l’incidenza dei prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica oxo-degradabile e attrezzi da pesca contenenti plastica sull’ambiente e sulla salute umana, e promuovere la transizione verso un’economia circolare.

Gli Stati membri sono stati chiamati a notificare alla Commissione e rendere pubblico un programma con le misure che si intendono adottare al fine di produrre, entro il 2026, una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso rispetto al 2022.


I punti principali contenuti nella Direttiva

  • Promuovere una riduzione significativa dei consumi di alcuni prodotti monouso (food containers e cups for beverages)(Art. 4).
  • Promuovere la messa al bando dal mercato UE di alcuni prodotti in plastica monouso (es. stoviglie, bastoncini cotonati, cannucce, posate, miscelatori, contenitori per alimenti destinati al consumo immediato sul posto o Dd asporto in polistirene espanso, ..)(Art. 5).
  • A partire dal 2025, gli Stati Membri dovranno assicurarsi che le bottiglie in PET immesse sul mercato contengano almeno il 25% di plastica riciclata, con un obiettivo del 30% al 2030 (Art. 6).
  • Introdurre determinati requisiti di etichettatura sui prodotti per i informare i consumatori sul loro corretto smaltimento a fine vita e i potenziali impatti negativi sull'ambiente (Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione, tazze per bevande, ….) (Art. 7).


In particolare, tra gli obblighi previsti dalla Direttiva figurano:


ART 5: evitare l’immissione in commercio dei prodotti elencati nella parte B dell’allegato - es. BASTONCINI COTONATI, STOVIGLIE (PIATTI, POSATE...), CANNUCCE, AGITATORI PER BEVANDE, CONTENITORI PER BEVANDE E ALIMENTI
ART. 6: consentire l’immissione in commercio solo di quei prodotti della parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi restino attaccati ai contenitori per tutta la durata dell’uso previsto - es CONTENITORI PER BEVANDE IN VETRO O METALLO CON TAPPI E COPERCHI IN PLASTICA
ART 7: provvedere alla sensibilizzazione del consumatore, tramite apposizione sul prodotto stesso di una marcatura che informi delle corrette modalità di gestione e smaltimento del rifiuto e l’incidenza negativa della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto - es ASSORBENTI, TAMPONI IGENICI, SALVIETTE UMIDIFICATE PER IGIENE PERSONALE E DOMESTICO, PRODOTTI DA TABACCO CON FILTRI, TAZZE PER BEVANDE
ART 8: provvedere affinchè i produttori dei prodotti di plastica monouso coprano i costi di sensibilizzazione, di raccolta, di rimozione e di trattamento dei rifiuti - es CONTENITORI PER ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO IMMEDIATO, CONTENITORI PER LIQUIDI FINO A 3 LITRI, SACCHETTI DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO, SALVIETTE UMIDIFICATE PER IGIENE PERSONALE E DOMESTICO

Adottando le misure indicate, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di assicurare, entro il 2029, il riciclaggio di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso (elencati nella parte F dell’allegato) pari al 90 %, in peso, di tali prodotti immessi sul mercato in un determinato anno.
Gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:
— all’articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021;
— all’articolo 6 a decorrere dal 3 luglio 2024;
— all’articolo 7 a decorrere dal 3 luglio 2021;
— all’articolo 8 entro il 31 dicembre 2024

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 2020/2151

I prodotti di plastica monouso soggetti all’articolo 7 della direttiva ed elencati nella parte D dell’allegato devono recare sul prodotto stesso, in caratteri chiaramente leggibili e indelebili, una specifica marcatura, che informa il consumatore sulle corrette modalità di gestione del rifiuto e sulla presenza di plastica nel prodotto, con conseguente incidenza negativa sull’ambiente.


Nello specifico, è introdotto l’obbligo di applicare le seguenti marcature:
- Assorbenti e tamponi igienici:

 

 

 

- Salviette umidificate:

 

- Prodotti per il tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco:

- Tazze o bicchieri per bevande:

- Tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica:

Si specifica che la marcatura è obbligatoria per packaging con superficie pari o superiore a 10 cm2 e che deve essere predisposta nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato.
L’obbligo di marcatura vige dal 3 luglio 2021. Per prodotti immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 è possibile apporre la marcatura sul packaging attraverso l’uso di un’etichetta adesiva.
La messa a disposizione di prodotti non conformi a tali requisiti requisiti è consentita fino a esaurimento scorte, a patto che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell’obbligo.
Contattaci per informazioni aggiuntive sulle modalità di marcatura.

 

DECRETO LEGISLATIVO N°196 DELL’8 NOVEMBRE 2021


A novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto italiano attuativo della Direttiva 2019/904, in cui vengono definiti gli obblighi previsti a livello nazionale per raggiungere gli obiettivi della normativa.
Tali obblighi si applicano a partire dal 14 gennaio 2022.


Come la direttiva europea, anche il decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
È bene specificare che per prodotto in plastica monouso si intende un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni, per essere restituito al produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per cui è stato concepito.


Non sono considerati prodotti in plastica monouso:
- Contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati;
- Contenitori per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione;
- Contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione;
- Contenitori contenenti alimenti monoporzione venduti in più di una unità.

Per plastiche oxodegradabili si intendono invece delle materie plastiche contenenti additivi che, attraverso, l’ossidazione, comportano la frammentazione della plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.


Il decreto legislativo prevede gli stessi obblighi e divieti della Direttiva, ma si discosta da essa per due tipologie di prodotti, che vengono esentati dal campo di applicazione della normativa:

 

  1. prodotti con rivestimento in materiale plastico in quantità inferiore al 10% del peso dell’articolo;
  2. prodotti in plastica monouso degradabile e compostabile (secondo lo standard UNI EN 13432 e UNI EN 14995) con % di materia rinnovabile uguale o superiore al 40% e, dal 2024, al 60% nei seguenti casi:
  • Ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili;
  • Qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico con raccolta differenziata (mense e nelle strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali)
  • Laddove le alternative disponibili non forniscano adeguate garanzie di igiene e sicurezza
  • In considerazione della particolare tipologia di alimento o bevande
  • In circostanze che vedano la presenza di un elevato numero di persone
  • Qualora l’impatto ambientale dell’alternativa riutilizzabile sia peggiore del prodotto monouso biodegradabile e compostabile

Per i prodotti oggetto della normativa è consentita la messa a disposizione sul mercato fino all’esaurimento scorte, a condizione che tali prodotti siano stati immessi sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo di legge.