ETICHETTATURA AMBIENTALE PACKAGING

A Settembre 2020 è stato pubblicato in GU il Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020, in relazione all’etichettatura degli imballaggi che recpisce la direttiva EU 851/2018 sui rifiuti e la direttiva EU 852/2018 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio e che ha modificato l’art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006.

Le principali disposizioni introdotte dal D.Lgs sono:

  1. Ai fini della gestione dei rifiuti di imballaggi, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
  2. I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione.

In termini pratici, ai sensi delle nuove disposizioni tutti gli imballaggi devono avere adottato, a partire dal 26 settembre 2020, i contenuti dell’etichettatura ambientale, che si distinguono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio stesso.

 

Per imballaggi destinati al consumatore finale è obbligatorio riportare in etichetta:

- la codifica alfanumerica identificativa del materiale (come da Decisione 129/97/CE) obbligatoria per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo;

- le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”)

Su base volontaria è sempre possibile e consigliabile inserire informazioni aggiuntive per aumentare la qualità della raccolta differenziata (es: svuotare l’imballo prima di conferirlo nella raccolta).

 

Per imballaggi destinati a rimanere all’interno del canale industriale è obbligatorio riportare in etichetta:

- la codifica alfanumerica identificativa del materiale (come da Decisione 129/97/CE) obbligatoria per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

 

 

Esempi

 

 

 

La decisione 129/97/CE

La decisione 129/97 della Commissione Europea è un documento che istituisce un sistema univoco di identificazione per i materiali d’imballaggio, valido su tutto lo Spazio Economico Europeo. All’interno dei suoi allegati è possibile individuare le codifiche alfanumeriche relative ai principali materiali d’imballaggio utilizzati, compresi quelli di natura composita.

 

CAMPO DI APPLICAZIONE e SOGGETTI COINVOLTI

- Tutti gli imballaggi primari , secondari, terziari

- Produttori e fornitori di imballaggi

- Utilizzatori di imballaggi che immettono sul mercato prodotti uso consumatore / industriale / professionale

- Importatori di imballaggi vuoti o di prodotti imballati

 

DEFINIZIONI

- Imballaggio monomateriale: costituito da un unico materiale.

- Imballaggio composto: due o più materiali non separabili manualmente. Se costituito da 2 materiali , si considera monomateriale se uno dei materiali è < 5% peso / peso.

- Imballaggio multistrato: imballaggio composto strutturalmente da due o più polimeri.

 

Il decreto Milleproroghe 2021

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il cosiddetto decreto “Milleproroghe 2021” (decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183), che rimanda parzialmente al 31 dicembre 2021 gli obblighi previsti per l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

Nello specifico, viene rimandato l’obbligo di inserire sull’imballaggio destinato al consumatore finale le indicazioni per la raccolta del prodotto a fine vita es. Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune)

Rimane invece attivo l’obbligo di apporre la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE.